Statuto

Art. 1 – Costituzione e Sede

È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Neko Bu Kai” (di seguito  denominata Associazione). L’Associazione ha sede legale in Nembro, via Gavarno 79/F.  Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare la sede senza apportare alcuna modifica allo Statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità

L\’Associazione sportiva: promuove la divulgazione del karate e di tutte le arti marziali (nonché di tutte le pratiche e discipline derivate e ad esse correlate) che hanno come obiettivo la crescita dell’uomo, lo sviluppo della sua coscienza e il perfezionamento dei suoi comportamenti sociali; sviluppa, promuove e coordina iniziative per rispondere ai bisogni di attività psico-motorie di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un\’attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale; sviluppa il proprio compito educativo favorendo un\’esperienza comunitaria rivolta al perfezionamento del carattere e degli atteggiamenti, concorrendo allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale delle arti marziali; si impegna a rispettare e osservare lo Statuto dell\’US ACLI e degli altri Enti di Promozione sportiva o Federazioni sportive, cui aderirà per le proprie attività; opera  senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport e per realizzare attività formativa. L’Associazione: deve avere un minimo di 10  iscritti; usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale, cui trasmette le adesioni; partecipa alle attività sportive dilettantistiche svolte da US ACLI e da altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni Nazionali di affiliazione; si adegua alle norme e direttive del CONI, di US ACLI e/o degli altri Enti e Federazioni sportive cui intende affiliarsi.

Art. 3 – Soci dell’associazione

Possono essere Soci dell\’Associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammessi Soci  temporanei. La richiesta di iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto; l’accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della facoltà di respingere la domanda di ammissione di un candidato qualora ritenesse il soggetto non idoneo. I Soci hanno diritto a frequentare i locali in cui si svolgono le attività dell\’Associazione (altrimenti definiti come Sede Operativa) e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa; sono eleggibili alle cariche sociali coloro  che: abbiano dato prova di indubbia rettitudine etica e morale;  abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola  con  il pagamento delle quote associative; le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili; non abbiano avuto sospensioni disciplinari consistenti; non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. I Soci sono tenuti all\’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci  possono essere sospesi, espulsi o radiati  nei casi in cui: non mantengano un comportamento moralmente ed eticamente degno nei confronti di loro stessi, di altri soci o nei confronti dell’associazione; non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali; si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; arrechino  danni morali o materiali ad altri Soci o all’Associazione. Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i Soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi provinciali competenti dell’US ACLI e/o degli altri Enti di Promozione Sportiva. I Soci si impegnano a informare l’Associazione prima di ricorrere ad altre forme di giudizio.

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi  prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. L’esercizio sociale ha durata di un anno, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 5 – Patrimonio

L’Associazione trae le sue risorse economiche dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune. In considerazione della  natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell\’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

Art. 6 – Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’Assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 7 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all’Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente. Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. Il recesso, la decadenza e l’esclusione di Soci devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l’ammonizione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 9 – Gli organi dell’Associazione

Organi dell\’Associazione sportiva sono l\’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 10 – L’Assemblea

L’assemblea dell’Associazione  è: l’organo sovrano dell’Associazione Sportiva; costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; è ammessa la delega ad altro Socio; ciascun Socio può essere portatore di una sola delega; convocata dal Presidente in via ordinaria,  almeno una volta l\’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei Soci, con un preavviso di otto giorni, mediante convocazione scritta, affissa presso  la Sede Operativa o inviata tramite e-mail, in cui devono essere indicati: data, luogo della riunione, ora della prima e della seconda convocazione, distanziate fra esse di almeno un’ora, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non possono essere meno di tre e superiori a nove; approva annualmente il rendiconto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo; apporta modifiche allo Statuto ed approva eventuali regolamenti; approva i provvedimenti di espulsione  proposti dal Consiglio. Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione almeno un terzo degli iscritti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.  11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. È dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative; fissare la data dell’assemblea annuale; redigere il bilancio preventivo complessivo ed il rendiconto economico-finanziario. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; predisporre la relazione dell’attività svolta; assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività; stipulare accordi  per l’uso di impianti sportivi pubblici o privati; stabilire annualmente le quote di iscrizione per gli atleti, per i Soci sostenitori e Soci animatori sportivi; studiare, predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo-formative da realizzare sia all’interno, sia all’esterno; nominare propri rappresentanti in Enti di promozione sportiva, Consulte sportive, ecc.  Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Nell’ambito del Consiglio vengono eletti: il Vice Presidente, che interviene in caso di impedimento del Presidente;  il Segretario;  il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. I membri dello stesso non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea  eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 12 – II Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori o ordinari, rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente:  a) è il legale rappresentante  dell’Associazione e a lui potrà essere delegata parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo; b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali; ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo; è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l’Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; può delegare, con atto singolo, i propri poteri, con particolare riferimento al Tesoriere/Segretario per la gestione  amministrativa.

Art. 13 – II Vicepresidente

Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori o ordinari e dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. 14 – II Segretario

l Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 15 – II Tesoriere

Il Tesoriere o Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere o Amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 16 – Tesoriere/Segretario

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell\’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 17 – Verbali dell’Assemblea

Di tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale che va trascritto nei libri dell’Assemblea.

Art. 18 – Ricorsi

Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza all’Assemblea dei Soci. Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del “Regolamento di Disciplina” dell’US ACLI e/o degli altri Enti di Promozione sportiva o Federazioni sportive cui si è affiliati.

Art. 19 – Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell\’Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente il Consiglio Direttivo. Le variazioni allo Statuto sono approvate con la maggioranza prevista negli articoli 5 e 6 del presente Statuto.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta per delibera dell\’Assemblea dei Soci, presenti 2/3 dei Soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’Associazione o di mancata riaffiliazione o adesione: i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione dall’US ACLI ai vari livelli ritornano in possesso dell’US ACLI, i beni di proprietà dell\’Associazione sportiva saranno devoluti a strutture similari e comunque per fini di utilità sociale.

Art. 21 – Rinvio delle norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento del CONI, dell’US ACLI e/o degli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione. In caso di contrasto tra le norme stabilite nel presente Statuto e quelle degli Statuti degli Enti citati, avranno valore le norme stabilite da questi ultimi.