{"id":1771,"date":"2020-04-21T19:37:45","date_gmt":"2020-04-21T17:37:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nekobukai.it\/?page_id=1771"},"modified":"2020-04-22T12:55:34","modified_gmt":"2020-04-22T10:55:34","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.nekobukai.it\/index.php\/chi-siamo\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<h3>Art. 1 &#8211; Costituzione e Sede<\/h3>\n<p>\u00c8 costituita l\u2019Associazione Sportiva Dilettantistica \u201cNeko Bu Kai\u201d (di seguito\u00a0 denominata Associazione). L\u2019Associazione ha sede legale in Nembro, via Gavarno 79\/F. \u00a0Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare la sede senza apportare alcuna modifica allo Statuto.<\/p>\n<h3>Art. 2 &#8211; Scopi e finalit\u00e0<\/h3>\n<p>L\\&#8217;Associazione sportiva: promuove la divulgazione del karate e di tutte le arti marziali (nonch\u00e9 di tutte le pratiche e discipline derivate e ad esse correlate) che hanno come obiettivo la crescita dell\u2019uomo, lo sviluppo della sua coscienza e il perfezionamento dei suoi comportamenti sociali; sviluppa, promuove e coordina iniziative per rispondere ai bisogni di attivit\u00e0 psico-motorie di uomini e donne di ogni et\u00e0, condizione sociale e nazionalit\u00e0, con un\\&#8217;attenzione alle persone pi\u00f9 esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale; sviluppa il proprio compito educativo favorendo un\\&#8217;esperienza comunitaria rivolta al perfezionamento del carattere e degli atteggiamenti, concorrendo allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale delle arti marziali; si impegna a rispettare e osservare lo Statuto dell\\&#8217;US ACLI e degli altri Enti di Promozione sportiva o Federazioni sportive, cui aderir\u00e0 per le proprie attivit\u00e0; opera\u00a0 senza fini di lucro in conformit\u00e0 alle leggi nazionali e regionali sull&#8217;associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport e per realizzare attivit\u00e0 formativa. L\u2019Associazione: deve avere un minimo di 10\u00a0 iscritti; usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale, cui trasmette le adesioni; partecipa alle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche svolte da US ACLI e da altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni Nazionali di affiliazione; si adegua alle norme e direttive del CONI, di US ACLI e\/o degli altri Enti e Federazioni sportive cui intende affiliarsi.<\/p>\n<h3>Art. 3 &#8211; Soci dell&#8217;associazione<\/h3>\n<p>Possono essere Soci dell\\&#8217;Associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalit\u00e0, non sono tuttavia ammessi Soci\u00a0 temporanei. La richiesta di iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo a ci\u00f2 predisposto; l\u2019accettazione della domanda di ammissione d\u00e0 diritto a ricevere la tessera sociale. Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 avvalersi della facolt\u00e0 di respingere la domanda di ammissione di un candidato qualora ritenesse il soggetto non idoneo. I Soci hanno diritto a frequentare i locali in cui si svolgono le attivit\u00e0 dell\\&#8217;Associazione (altrimenti definiti come Sede Operativa) e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa; sono eleggibili alle cariche sociali coloro\u00a0 che: abbiano dato prova di indubbia rettitudine etica e morale; \u00a0abbiano raggiunto la maggiore et\u00e0 e siano in regola\u00a0 con\u00a0 il pagamento delle quote associative; le quote versate non sono trasmissibili n\u00e9 rivalutabili; non abbiano avuto sospensioni disciplinari consistenti; non abbiano subito sanzioni di sospensione dall&#8217;attivit\u00e0 sportiva a seguito dell&#8217;utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attivit\u00e0 sportive. I Soci sono tenuti all\\&#8217;osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci\u00a0 possono essere sospesi, espulsi o radiati\u00a0 nei casi in cui: non mantengano un comportamento moralmente ed eticamente degno nei confronti di loro stessi, di altri soci o nei confronti dell\u2019associazione; non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali; si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; arrechino\u00a0 danni morali o materiali ad altri Soci o all\u2019Associazione. Avverso la sospensione, l&#8217;espulsione o la radiazione i Soci possono ricorrere in prima istanza all&#8217;Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi provinciali competenti dell\u2019US ACLI e\/o degli altri Enti di Promozione Sportiva. I Soci si impegnano a informare l\u2019Associazione prima di ricorrere ad altre forme di giudizio.<\/p>\n<h3>Art. 4 &#8211; Durata<\/h3>\n<p>L\u2019Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non pu\u00f2 sciogliersi\u00a0 prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall\u2019apposita Assemblea che, in tal caso, dovr\u00e0 anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. L\u2019esercizio sociale ha durata di un anno, dal 1\u00b0 Gennaio al 31 Dicembre.<\/p>\n<h3>Art. 5 &#8211; Patrimonio<\/h3>\n<p>L&#8217;Associazione trae le sue risorse economiche dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all&#8217;Associazione la divisione del fondo comune. In considerazione della\u00a0 natura di associazione senza scopo di lucro, \u00e8 obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalit\u00e0 istituzionali e, conseguentemente, \u00e8 vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell\\&#8217;associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell&#8217;Associazione devono essere inventariati.<\/p>\n<h3>Art. 6 &#8211; Quota associativa<\/h3>\n<p>I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all\u2019Assemblea. La quota e\/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.<\/p>\n<h3>Art. 7 &#8211; Decadenza dei Soci<\/h3>\n<p>I Soci cessano di appartenere all\u2019Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 sia presentato almeno tre mesi prima. Il Socio \u00e8 dichiarato decaduto quando non esplica pi\u00f9 l\u2019attivit\u00e0 per la quale \u00e8 stato ammesso. Il Socio \u00e8 escluso quando \u00e8 inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l\u2019esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio pu\u00f2 ricorrere all\u2019Assemblea; il ricorso \u2013 che sospende la delibera \u2013 deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente. Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potr\u00e0 essere pi\u00f9 ammesso. Il recesso, la decadenza e l\u2019esclusione di Soci devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.<\/p>\n<h3>Art. 8 &#8211; Sanzioni disciplinari<\/h3>\n<p>A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Societ\u00e0 Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealt\u00e0, probit\u00e0 e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l\u2019ammonizione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall\u2019Assemblea dei Soci. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.<\/p>\n<h3>Art. 9 &#8211; Gli organi dell&#8217;Associazione<\/h3>\n<p>Organi dell\\&#8217;Associazione sportiva sono l\\&#8217;Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.<\/p>\n<h3>Art. 10 &#8211; L&#8217;Assemblea<\/h3>\n<p>L&#8217;assemblea dell\u2019Associazione\u00a0 \u00e8: l&#8217;organo sovrano dell\u2019Associazione Sportiva; costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; \u00e8 ammessa la delega ad altro Socio; ciascun Socio pu\u00f2 essere portatore di una sola delega; convocata dal Presidente in via ordinaria,\u00a0 almeno una volta l\\&#8217;anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei Soci, con un preavviso di otto giorni, mediante convocazione scritta, affissa presso\u00a0 la Sede Operativa o inviata tramite e-mail, in cui devono essere indicati: data, luogo della riunione, ora della prima e della seconda convocazione, distanziate fra esse di almeno un&#8217;ora, nonch\u00e9 gli argomenti all&#8217;ordine del giorno. L\u2019Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non possono essere meno di tre e superiori a nove; approva annualmente il rendiconto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo; apporta modifiche allo Statuto ed approva eventuali regolamenti; approva i provvedimenti di espulsione\u00a0 proposti dal Consiglio. Le delibere dell&#8217;Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei Soci con le medesime modalit\u00e0 previste per la sua convocazione. L\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% pi\u00f9 uno degli iscritti ed in seconda convocazione almeno un terzo degli iscritti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<\/p>\n<h3>Art.\u00a0 11 &#8211; Il Consiglio Direttivo<\/h3>\n<p>Il Consiglio Direttivo \u00e8 l\u2019organo esecutivo dell\u2019Associazione; i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. \u00c8 dotato dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell\u2019Associazione. Spetta inoltre al Consiglio stabilire annualmente il calendario delle attivit\u00e0 sportive e associative; fissare la data dell\u2019assemblea annuale; redigere il bilancio preventivo complessivo ed il rendiconto economico-finanziario. Il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 predisporre il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale; predisporre la relazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta; assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l\u2019Associazione si avvale per le proprie attivit\u00e0; stipulare accordi\u00a0 per l\u2019uso di impianti sportivi pubblici o privati; stabilire annualmente le quote di iscrizione per gli atleti, per i Soci sostenitori e Soci animatori sportivi; studiare, predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo-formative da realizzare sia all\u2019interno, sia all\u2019esterno; nominare propri rappresentanti in Enti di promozione sportiva, Consulte sportive, ecc.\u00a0 Il Consiglio \u00e8 regolarmente costituito con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, delibera a maggioranza assoluta e in caso di parit\u00e0, il voto del Presidente vale doppio. Nell\u2019ambito del Consiglio vengono eletti: il Vice Presidente, che interviene in caso di impedimento del Presidente;\u00a0 il Segretario;\u00a0 il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all\u2019anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterr\u00e0 necessario. I membri dello stesso non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell\u2019ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell\u2019ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o pi\u00f9 Consiglieri, si proceder\u00e0 alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l\u2019Assemblea\u00a0 elegger\u00e0 i nuovi componenti del Consiglio direttivo.<\/p>\n<h3>Art. 12 &#8211; II Presidente<\/h3>\n<p>Il Presidente dell\u2019Associazione \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i Soci fondatori o ordinari, rappresenta l\u2019Associazione e ne manifesta la volont\u00e0, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e pu\u00f2 essere rieletto. Il Presidente:\u00a0 a) \u00e8 il legale rappresentante\u00a0 dell\u2019Associazione e a lui potr\u00e0 essere delegata parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo; b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali; ha altres\u00ec potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo; \u00e8 autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonch\u00e9 sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l\u2019Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facolt\u00e0 di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l\u2019Associazione davanti a qualsiasi autorit\u00e0 giudiziaria ed amministrativa; convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; in caso di necessit\u00e0 ed urgenza, pu\u00f2 assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; pu\u00f2 delegare, con atto singolo, i propri poteri, con particolare riferimento al Tesoriere\/Segretario per la gestione\u00a0 amministrativa.<\/p>\n<h3>Art. 13 &#8211; II Vicepresidente<\/h3>\n<p>Il Vicepresidente dell\u2019Associazione \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i Soci fondatori o ordinari e dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione \u2013 entro un mese \u2013 dell\u2019Assemblea per l\u2019elezione di tutte le cariche associative.<\/p>\n<h3>Art. 14 &#8211; II Segretario<\/h3>\n<p>l Segretario \u00e8 nominato dal Consiglio Direttivo anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finch\u00e9 vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario d\u00e0 esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altres\u00ec provvedere alle trattative necessarie per l&#8217;acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarit\u00e0 e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.<\/p>\n<h3>Art. 15 &#8211; II Tesoriere<\/h3>\n<p>Il Tesoriere o Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell\u2019Associazione dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell&#8217;esercizio successivo. Egli provvede altres\u00ec alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere o Amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l&#8217;esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.<\/p>\n<h3>Art. 16 &#8211; Tesoriere\/Segretario<\/h3>\n<p>Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo pu\u00f2 prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell\\&#8217;ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, \u00e8 sostituito con le stesse modalit\u00e0 dal Tesoriere o dal Vicepresidente.<\/p>\n<h3>Art. 17 &#8211; Verbali dell\u2019Assemblea<\/h3>\n<p>Di tutte le riunioni dell&#8217;Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale che va trascritto nei libri dell\u2019Assemblea.<\/p>\n<h3>Art. 18 &#8211; Ricorsi<\/h3>\n<p>Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza all\u2019Assemblea dei Soci. Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del &#8220;Regolamento di Disciplina&#8221; dell&#8217;US ACLI e\/o degli altri Enti di Promozione sportiva o Federazioni sportive cui si \u00e8 affiliati.<\/p>\n<h3>Art. 19 &#8211; Modifiche Statutarie<\/h3>\n<p>Lo Statuto pu\u00f2 essere modificato solo con decisione dell\\&#8217;Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni \u00e8 competente il Consiglio Direttivo. Le variazioni allo Statuto sono approvate con la maggioranza prevista negli articoli 5 e 6 del presente Statuto.<\/p>\n<h3>Art. 20 &#8211; Scioglimento dell&#8217;Associazione<\/h3>\n<p>L&#8217;Associazione pu\u00f2 essere sciolta per delibera dell\\&#8217;Assemblea dei Soci, presenti 2\/3 dei Soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell&#8217;Associazione o di mancata riaffiliazione o adesione: i beni patrimoniali dati in uso all&#8217;Associazione dall&#8217;US ACLI ai vari livelli ritornano in possesso dell&#8217;US ACLI, i beni di propriet\u00e0 dell\\&#8217;Associazione sportiva saranno devoluti a strutture similari e comunque per fini di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n<h3>Art. 21 &#8211; Rinvio delle norme<\/h3>\n<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento del CONI, dell\u2019US ACLI e\/o degli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali di affiliazione. In caso di contrasto tra le norme stabilite nel presente Statuto e quelle degli Statuti degli Enti citati, avranno valore le norme stabilite da questi<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>ultimi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 1 &#8211; Costituzione e Sede \u00c8 costituita l\u2019Associazione Sportiva Dilettantistica \u201cNeko Bu Kai\u201d (di seguito\u00a0 denominata Associazione). L\u2019Associazione ha sede legale in Nembro, via Gavarno 79\/F. \u00a0Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare la sede senza apportare alcuna modifica allo Statuto. 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